20 Mar Sentenza del 16/03/2021 n. 39 – Corte Costituzionale
Intitolazione:
Imposte e tasse – Imposta di registro – Applicazione dell’imposta – Interpretazione degli atti – Applicazione dell’imposta secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti a esso collegati.
Massima:
L’imposta di registro va applicata sul singolo atto societario e la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di Bilancio 2019, articolo 1, comma 1084, Legge n. 145/2018, per prevedere la retroattività della modifica, introdotta con la manovra 2018, all’articolo 20 del DPR n. 131/1986, è pienamente costituzionale. Al riguardo, non è contestabile la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva a una norma di sistema, nemmeno quando sia determinato dall’intento di rimediare a una opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza, anche di legittimità, ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore.
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